Ordinanza Sindacale nr. 8

Prevenzione e repressione degli incendi - Anno 2024.

Data :

19 aprile 2024

Municipium

Descrizione

Al fine di prevenire gli incendi boschivi e di interfaccia è fatto obbligo ai proprietari o possessori di boschi impiantati, ricostituiti e/o gestiti anche con fondi pubblici e ai proprietari, possessori e/o conduttori di terreni incolti e di aree verdi ricadenti in ambito urbano e sub-urbano:

a) di realizzare e mantenere efficienti fasce frangifuoco (viali parafuoco) lungo il perimetro del bosco nonché di effettuare le periodiche ripuliture delle scarpate di accesso e di attraversamento delle zone boscate. Tali fasce, perimetralmente al bosco, dovranno avere adeguata larghezza in funzione della orografia. Detta larghezza in ogni caso non può essere inferiore a mt 15. La realizzazione e l’efficienza delle fasce frangifuoco e le ripuliture di cui sopra devono essere assicurate entro il 15 giugno di ogni anno. Tale termine è prorogabile, ove risulti necessario, sulla base dell’andamento climatico dell’anno in corso, dell’altimetria e dell’orografia del territorio, da parte del Servizio ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente;

b) la pulizia e la rimozione della vegetazione spontanea erbacea con particolare riferimento ai terreni posti lungo i percorsi stradali e nelle vicinanze delle line elettriche e telefoniche;

c) l’adeguata cura dei terreni incolti e abbandonati, specie se prossimi alle aree antropizzate e/o alle reti di circolazione, con la realizzazione di appositi viali parafuoco;

d) il taglio dei cespugli, delle siepi e dei rami degli alberi con particolare riferimento ai terreni posti in prossimità di reti stradali, anche nelle vicinanze di linee elettriche, telefoniche e comunque la rimozione di materiale combustibile, nonché la realizzazione di appositi viali parafuoco;

e) di osservare il divieto di abbandono di rifiuti, pena l’applicazione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006, per prevenire altresì l’innesco e lo sviluppo di incendi in zone antropizzate o in prossimità di sedi stradali anche nelle vicinanze di linee elettriche, nonché in aree boschive.

Gli interventi di manutenzione e pulizia delle aree sopra descritti devono essere eseguiti periodicamente, dai proprietari, possessori e/o conduttori, con almeno due sfalci della vegetazione spontanea, tra la terza decade del mese di maggio e la prima del mese di giugno, nonché di mantenere, per le predette aree, per tutto il periodo estivo, un adeguato stato di manutenzione tale da evitare il pericolo dell’insorgere e il propagarsi di incendi.

Ordinanza Sindacale nr. 8 del 15.04.2024

Ultimo aggiornamento: 19 aprile 2024, 17:16

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